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Nel corso del convegno “L’esperienza della Brianza in materia di Amministrazione di Sostegno: cose fatte e cose da fare”, svoltosi lo scorso 4 giugno presso il Teatro Binario 7 di Monza, si è ampliamente discusso di Amministrazione di sostegno e del relativo impegno di istituzioni e società civile nei confronti di questo istituto giuridico.

La tutela dei soggetti fragili prima della legge 9 gennaio 2004, n. 6

L’ordinamento italiano, prima della legge 6/2004, prevedeva due soli istituti “classici” che rispondevano all’esigenza di proteggere soggetti privi, parzialmente o totalmente, temporaneamente o definitivamente, della capacità di intendere e volere: l’interdizione e l’inabilitazione. L’interdizione (art. 414 e ss. C.C.) priva totalmente il soggetto della capacità di agire in favore di un tutore, che lo rappresenta e lo sostituisce nella cura di tutti i suoi interessi. L’interdizione si attua nei confronti di persone che il tribunale ordinario ha rilevato essere soggette ad “abituale infermità di mente”, la quale impedisce loro di provvedere ai propri interessi. L’inabilitazione (art. 415 e ss. C.C.), che si attua in casi meno gravi rispetto a quelli previsti dall’interdizione, limita parzialmente la capacità di agire del soggetto, il quale viene affiancato da un curatore nella cura di tutti gli atti di straordinaria amministrazione. Questo provvedimento riguarda soggetti in stato di infermità mentale non così grave da richiedere l’interdizione, e tutti quei soggetti che a causa di dipendenze o patologie particolari mettano a rischio sé o la propria famiglia.

La legge 6/2004 e l’introduzione dell’Amministrazione di sostegno

L’Amministrazione di sostegno (AdS) è un istituto giuridico introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, che ha riformato il Libro Primo (Delle persone e della famiglia), Titolo XII (Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia) del Codice Civile. L’obiettivo di questo atto legislativo era quello di introdurre un ulteriore istituto giuridico che potesse garantire forme di tutela e rappresentanza a persone in condizione di debolezza. I cambiamenti che stanno caratterizzando la società italiana, in particolare a livello demografico, hanno infatti condotto a nuove forme di fragilità che richiedono risposte flessibili e maggiormente incentrate sulle necessità proprie del soggetto.

L’Amministrazione di sostegno (art. 404 e ss. C.C.) si rivolge a quei soggetti che si trovano in condizione di fragilità a causa di disabilità intellettiva, disagio psichico, patologie degenerative e invalidanti o problemi di dipendenza. Tale istituto è pensato per tutelare “con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente” (art 1, l. 6/2004). A differenza di interdizione e inabilitazione, le quali si incentrano primariamente sulla tutela del patrimonio del soggetto beneficiario dei provvedimenti, l’AdS prevede la nomina di amministratore di sostegno che, nello svolgimento dei suoi compiti, deve tener conto tanto dei bisogni quanto delle “aspirazioni del beneficiario” (c.1 art. 410 C.C.). L’AdS pertanto cambia l’approccio dell’ordinamento nei confronti dei soggetti fragili: la protezione della fragilità non è più percepita come questione legata principalmente alla tutela del patrimonio del soggetto debole, ma come necessità di garantire al soggetto stesso il mantenimento, nella maniera più ampia possibile, della sua capacità di agire (art. 409 C.C.). Il soggetto fragile, nonostante le limitazioni che la sua condizione fisica o psichica gli impone, è dunque percepito come persona titolare di diritti, bisogni e aspirazioni che necessitano di essere tutelati nella forma più completa possibile.

Alcune peculiarità dell’Amministrazione di Sostegno

La richiesta di un amministratore di sostegno può essere presentata di fronte al Giudice Tutelare dall’interessato, dalla famiglia dell’interessato, dai servizi socio-sanitari o, in alcuni casi, dalla stessa autorità giudiziaria. Il giudice è tenuto a sentire personalmente la persona a cui si riferisce il procedimento, recandosi se necessario nel luogo in cui essa risiede e, se il caso lo richiede, facendo ricorso ad eventuali accertamenti medici. A seguito di questi accertamenti il magistrato emette un decreto con cui nomina l’amministratore di sostegno. In tale decreto sono indicati i compiti che l’Amministratore di sostegno dovrà assolvere nei confronti del beneficiario, specificando quali saranno in affiancamento e quali invece implicheranno una rappresentanza esclusiva. Il giudice, pertanto, costruisce un provvedimento appositamente pensato per il soggetto debole per cui è stata avanzata richiesta di sostegno, avendo personalmente costatato quali attività il soggetto sia in grado di svolgere o non svolgere autonomamente. 

Il giudice può scegliere l’amministratore tra i famigliari del beneficiario o, in caso di impossibilità o inopportunità, tra rappresentati delle istituzioni pubbliche (Asl o Comuni) o altri soggetti, come volontari e professionisti, ritenuti idonei a questo scopo. Il Codice prevede invece l’impossibilità per operatori di servizi pubblici o privati che abbiano in carico il beneficiario di ricoprire le funzioni di amministratore. L’amministratore, come detto, dovrà svolgere il proprio compito avendo riguardo dei bisogni, capacità e aspirazioni del beneficiario che ha in carico, garantendo il massimo rispetto dei suoi diritti, e tutelando la qualità della vita dello stesso secondo i principi e le modalità stabilite dal Giudice Tutelare nel decreto di nomina.

Il progetto “Amministratore di sostegno” in Lombardia

La legge 6/2004 ha dunque previsto nuove forme di protezione per le persone non autonome, determinando forme flessibili e personalizzabili di tutela della fragilità. L’AdS fornisce alle famiglie uno strumento giuridico che permette loro di organizzare forme di protezione adeguate ai bisogni di rappresentanza reali e, contemporaneamente, in grado di non limitare eccessivamente la capacità di agire dei soggetti interessanti. Tuttavia l’applicazione delle nuove disposizioni contenute nel Codice Civile è apparsa lenta e frammentaria, probabilmente a causa dell’impreparazione trasversale tanto della società civile quanto della pubblica amministrazione di fronte alle novità legislative previste.

Regione Lombardia nel 2009 ha scelto di intraprendere un percorso che potesse favorire la diffusione e il consolidamento dell’AdS, per “dare gambe alla legge che camminava poco”. Il progetto "Amministratore di sostegno" è stato promosso da Fondazione Cariplo, Coordinamento regionale Centro Servizi per il Volontariato (CSV) e Comitato di Gestione del fondo speciale per il volontariato (Co.Ge. Lombardia) in collaborazione con la Lega per la difesa delle persone con disabilità (LEDHA) e l’Associazione Oltre noi… la vita.

Il progetto “Amministratore di sostegno” consiste in un’azione di sviluppo delle competenze delle organizzazioni del Terzo settore in materia di protezione giuridica, permettendo loro di interagire con le famiglie e le istituzioni territoriali quali ASL, Comuni e loro aggregazioni. Attraverso una progressiva infrastrutturazione sociale il progetto AdS mira a creare un contesto favorevole alla diffusione e utilizzo dell’Amministrazione di sostegno, e a formare personale volontario in grado di assolvere al ruolo di Amministratore, nel caso ve ne fosse necessità, in luogo di famiglie e istituzioni pubbliche. Ad oggi sono attivi 15 declinazioni locali del progetto (elenco) che interessano tutto il territorio regionale e che vedono la partecipazione di oltre 300 associazioni, 200 delle quali hanno anche deciso di mettersi in rete per condividere le proprie esperienze e risultati.

La declinazione locale del progetto nella provincia di Monza e Brianza

Nel corso del convegno “L’esperienza della Brianza in materia di Amministrazione di Sostegno: cose fatte e cose da fare” è apparso chiaro come un territorio possa integrarsi e organizzarsi virtuosamente di fronte alle esigenze che si manifestano in momenti delicati della vita che necessitano di una gestione attenta e rispettosa, che non può essere votata esclusivamente all’efficienza dei vari processi operativi.

Il progetto “Fianco a fianco” attivo nella provincia di Monza e Brianza rappresenta probabilmente uno degli esempi più avanzati in tema di Amministrazione di sostegno. Il cittadino che deve affrontare le problematiche relative alla gestione delle persone fragili si trova spesso di fronte a una sovrapposizione di istanze burocratiche, riferibili a enti diversi e fra loro non collegati, difficili da districare.“Fianco a fianco” è stato in grado di coinvolgere 15 associazioni del Terzo settore, l’Asl, il sistema giudiziario della provincia, gli enti locali del territorio e diverse organizzazioni di categoria per sperimentare quella che si potrebbe definire una "innovazione di sistema", che facilita cioè le relazioni e mette in rete tutte le diverse realtà che si occupano a vario titolo di fragilità.

In Brianza è sorta una rete di protezione e di prossimità capace di supportare i cittadini nella soluzione dei loro problemi, assicurando prestazioni di informazione, consulenza, orientamento e supporto nella predisposizione dei ricorsi e negli accompagnamenti successivi per la gestione del ruolo dell’AdS. Il progetto ha favorito la realizzazione di iniziative di promozione approfondimento relativamente all’Amministrazione di sostegno, ed è stato in grado di implementare sul territorio strutture stabili in grado di rispondere ai cittadini, come gli sportelli di prossimità (sette per ora) o gli uffici dedicati alla protezione giuridica nei vari Piani di zona. Allo stesso tempo si è dimostrato capace di coinvolgere le realtà del Terzo settore più attive sui temi della tutela giuridica, valorizzandole e ponendole in rete fra loro.

In questo contesto si è rivelato particolarmente importante il ruolo del tribunale di Monza, che ha autonomamente deciso di attivarsi per migliorare sia la propria organizzazione interna (avvalendosi dei fondi stanziati per la “Diffusione di buone pratiche all’interno degli uffici giudiziari”) che i rapporti con le altre realtà che possono essere interessate dall’AdS. Il coinvolgimento di tutti coloro che, con modalità diverse, affrontano le tematiche della tutela giuridica delle persone fragili ha dunque garantito un alto grado di attenzione sia verso le famiglie, che attraverso innumerevoli difficoltà si trovano a dover tutelare giuridicamente i soggetti deboli, che verso le stesse persone fragili, pienamente riconosciute come titolari di diritti che è necessario tutelare nella maniera più ampia possibile.

 

Riferimenti

Un confronto tra Interdizione, Inabilitazione e Amministrazione di sostegno

Testo della legge 9 gennaio 2004, n.6

Sito del progetto “Amministratore di sostegno”

Sito del progetto “Fianco a fianco” 

Elenco dei progetti territoriali AdS presenti in Lombardia

Il sito dell’associazione “Amministratori di sostegno” 

 

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