3 ' di lettura
Salva pagina in PDF

L’ultimo mese ha visto come protagonista della politica nazionale la definizione della Legge di stabilità per il prossimo anno. A partire dal 15 ottobre, giorno in cui il Presidente del Consiglio Renzi e il Ministro dell’Economia Padoan hanno presentato in conferenza stampa la manovra – per un valore complessivo di circa 27 miliardi di euro – è iniziato l’iter parlamentare per l’approvazione del provvedimento, che entrerà in vigore da gennaio 2016. Uno degli elementi di novità del disegno di legge presentato alle Camere riguarda la volontà del Governo di promuovere lo sviluppo della contrattazione di secondo livello e, al suo interno, il welfare aziendale come sostituto totale o parziale della componente monetaria. Il testo del disegno di legge e – ancora più recente – il maxiemendamento interamente sostitutivo del testo del Ddl di stabilità, sottoposto al voto di fiducia al Senato venerdì 20 novembre, confermano la presenza di una nuova disciplina del premio di produttività, dell’incentivazione fiscale del welfare aziendale in sostituzione del denaro in busta paga e di importanti modifiche agli articoli del TUIR che regolano il trattamento fiscale del welfare aziendale.

Approvato in Senato con 164 voti favorevoli, 116 contrari e 2 astenuti, il maxiemendamento è passato all’esame della Camera dei deputati. Il documento ripropone – nei punti che vanno dal numero 87 al 94 – la stessa disciplina del premio di produttività contenuta nell’articolo 12 del Ddl e conferma le modifiche all’articolo 51 del TUIR. Per quanto riguarda la modifica del TUIR, rimasto essenzialmente intoccato dal lontano 1986, sono tre i punti politicamente più rilevanti in un’ottica di secondo welfare: l’eliminazione del requisito della volontarietà, l’estensione delle tipologie di servizi alla non autosufficienza e la possibilità di erogare il welfare con i voucher, puntando in quest’ultimo caso a sfruttare il potenziale di occupazione offerto dai servizi alla persona e alla famiglia per il miglioramento del benessere dei bambini, degli anziani e delle persone disabili, per l’avanzamento delle politiche di conciliazione tra la vita lavorativa e quella personale, e per la creazione di opportunità lavorative per le persone impiegate nel settore dei servizi alle persone.

Soffermandoci sul primo punto, vi è una chiara volontà da parte del Governo di eliminare il requisito della volontarietà per i beni e servizi erogati per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, consentendo alle parti sociali di entrare a pieno titolo nella negoziazione di questi benefit, prima riservati all’iniziativa unilaterale del management aziendale. In futuro, i beni e servizi che originano dall’articolo 100 godranno del trattamento previsto dall’art. 51 e non costituiranno una barriera all’intervento sindacale ma piuttosto ne incentiveranno il ricorso. La norma segna un passaggio epocale dall’idea di welfare come “dono” di stampo paternalistico a quella del welfare come parte costitutiva del rapporto di lavoro e meritevole di condivisione paritetica tra le parti. Il maxiemendamento prevede una formulazione della “nuova” lettera f dell’articolo 51 che esplicita ancora meglio l’importante cambio di rotta del Governo rispetto al trattamento dei benefit di welfare derivanti dalla contrattazione di secondo livello. La nuova formulazione esprime infatti ancora più chiaramente il fatto che i beni e servizi offerti ai dipendenti in base all’articolo 100 del TUIR (per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto) possono essere “riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale”, equiparando dunque il trattamento fiscale e contributivo previsto per i servizi indipendentemente dalla natura unilaterale o negoziale dell’offerta.

La legge di stabilità dovrà anche stabilire in maniera definitiva l’ammontare delle risorse dedicate alle misure di conciliazione vita-lavoro, uno dei “pilastri” del Jobs Act. Il decreto legislativo del 15 giugno 2015 attuativo del Jobs Act e contenente le misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro aveva destinato, all’articolo 25, una quota pari al 10 per cento delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata. Queste risorse, finalmente quantificate nella Legge di stabilità, ammonterebbero a 38,2 milioni di euro per l’anno 2016, 36,2 milioni di euro per il 2017 e 35,6 milioni per il 2018, a fronte della riduzione dello stesso Fondo per la contrattazione di secondo livello a 344,7 milioni nel 2016 e 325,8 milioni e 320,4 milioni rispettivamente per gli anni 2017 e 2018. Rimane tuttavia ancora da affrontare il nodo relativo alle regole di utilizzo dei fondi dedicati alla conciliazione.
Il Governo sembra aver mantenuto le promesse, rispondendo alle attese di quanti da tempo auspicavano un ammodernamento della normativa sul welfare aziendale e chiedevano chiarimenti circa la questione della volontarietà e maggiore “spazio” per il welfare all’interno delle relazioni industriali. In futuro, il welfare aziendale potrebbe essere oggetto senza limitazioni della negoziazione tra azienda e sindacati, avere un menù più ampio di possibili interventi – erogabili attraverso voucher – ed essere legittimamente inserito all’interno della disciplina del premio di produttività. Tuttavia, per conoscere la reale portata di questa legge occorrerà aspettare la conclusione dell’iter parlamentare.

Riferimenti

Il maxiemendamento sul sito del Senato della Repubblica