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Firmato a Roma dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti e dal Ministro dell’economia e delle finanze Padoan il decreto attuativo dei commi dal 182 al 191 della legge di stabilità 2016. Si tratta del decreto – atteso per fine febbraio 2016 – chiamato a regolamentare la nuova disciplina del premio di risultato nel periodo di imposta 2016 e successivi, e l’utilizzo dei voucher per il welfare aziendale. Il decreto sarà trasmesso a breve alla Corte dei Conti per la relativa registrazione.

Rimaniamo in attesa, invece, della circolare dell’Agenzia delle Entrate finalizzata a disciplinare i dettagli operativi relativi alle nuove formulazioni dell’articolo 51 del TUIR, modificato dalla Legge di Stabilità.

Il regime di favore stabilito dalla legge di stabilità e dal decreto si applica anche ai premi di risultato relativi all’anno 2015, ma è naturalmente subordinata al rispetto di tutte condizioni stabilite. In questo caso, le aziende hanno trenta giorni di tempo a partire dalla pubblicazione del decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale per depositare il contratto insieme all’autodichiarazione di conformità allegata al decreto.

Il decreto attuativo definisce: i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione che danno alle imprese accesso al premio di risultato con imposta sostitutiva del 10%; le modalità attraverso cui le aziende possono realizzare il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro che danno diritto a un innalzamento del tetto di importo previsto per il premio di risultato da 2000 a 2500 euro; ulteriori previsioni introdotte dalla Legge di Stabilità e le modalità previste per il monitoraggio dei contratti aziendali e territoriali.

Per avere accesso al premio di risultato fiscalmente agevolato, i contratti aziendali devono prevedere criteri di misurazione e verifica – attraverso indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati – degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. Questi possono consistere in un aumento della produzione o in risparmio dei fattori produttivi ma anche nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso l’introduzione di strumenti di flessibilità di tempo e di luogo della prestazione lavorativa e innovazioni organizzative.I criteri di misurazione della produttività possono riguardare la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario ma anche – recita il testo – "il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato". Il passaggio che include il lavoro agile, o smart working, richiama il disegno di legge collegato alla Legge di Stabilità 2016 approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso gennaio.

L’aumento del tetto di importo previsto per il premio di risultato da 2000 a 2500 euro è consentito alle aziende che all’interno dei contratti collettivi prevedano strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Si tratta – spiega il decreto – di introdurre un piano che stabilisca, ad esempio, la costituzione di gruppi di lavoro composti pariteticamente da rappresentanti aziendali e lavoratori, che siano finalizzati al miglioramento o innovazione di aree, sistemi di produzione e processi. Il piano deve anche prevedere strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi e delle risorse necessarie, e rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti. Attenzione, perché non sono inclusi nella definizione i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento e formazione.

Per accedere alle agevolazioni i contratti devono essere depositati, entro trenta giorni dalla sottoscrizione, in via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente insieme all’autodichiarazione di conformità alle disposizioni del decreto allegata allo stesso e disponibile sul sito del Ministero delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it). In aggiunta ai dati del datore di lavoro e i riferimenti dell’accordo, il documento prevede anche la dichiarazione delle misure eventualmente introdotte nell’ambito del premio, come il welfare aziendale e il piano di partecipazione dei lavoratori.

L’ultimo punto del decreto è relativo alla disciplina dei voucher per l’erogazione di servizi alla persona introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 attraverso una integrazione dell’articolo 51 del TUIR. Il comma 190 della Legge inserisce infatti all’interno del Testo Unico delle Imposte sui Redditi il nuovo comma 3-bis, che recita: “Ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale”. L’articolo 6 del decreto attuativo definisce meglio il campo di azione e le caratteristiche dello strumento nell’ambito dei servizi previsti dai commi 2 e 3 dell’articolo 51 del TUIR.

Con l’aiuto di Diego Paciello, Dottore Commercialista e Revisore dei Conti specializzato in welfare aziendale, abbiamo ricostruito i punti salienti della nuova normativa.

I documenti di legittimazione, o voucher, non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare e non sono monetizzabili o cedibili a terzi, così da scongiurare nell’ottica del legislatore – spiega Paciello – l’uso scorretto del voucher come una sorta di moneta parallela che consenta appunto la cessione dei servizi a chi non ne avrebbe diritto. Inoltre, l’articolo stabilisce che il voucher possa dare diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio per il suo intero valore nominale: sembrerebbe che il titolo debba identificare quindi in maniera univoca un servizio in senso letterale. Nel caso di un voucher viaggi, per esempio, esso dovrà servire per l’acquisto di uno specifico viaggio e non potrà rappresentare un valore nominale “spendibile” per un viaggio a scelta presso un determinato fornitore. “Il wording utilizzato – prosegue Paciello – segue testualmente il concetto espresso dall’Agenzia delle Entrate per il comma 2 lettera f del 51 del TUIR: deve esserci l’utilizzazione di un’opera o servizio, che deve essere esistente al momento dell’emissione del voucher. Il voucher, in sostanza, serve solo da titolo di legittimazione per il servizio sottostante e non rappresenta un titolo di credito, seppur nominativo, spendibile sul mercato e, per come è scritto il comma 1 dell’articolo 6 del decreto, neanche presso un unico fornitore. A conferma di quanto penso, lo stesso comma statuisce il divieto espresso di integrazione da parte del titolare del voucher nell’acquisto del servizio”. Il beneficiario non ha dunque la possibilità di pagare con il voucher solo parte di un servizio, riservandosi di integrare successivamente la restante parte in prima persona.

Per quanto concerne i cosiddetti fringe benefits, disciplinati in base al comma 3 dell’articolo 51 con limite di importo di 258 euro, come ad esempio i buoni benzina e le card di acquisto – chiarisce Paciello – non cambia sostanzialmente nulla rispetto al passato: possono infatti essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione, a patto che il valore complessivo non ecceda il limite previsto dal TUIR. L’unica vera differenza consiste nella possibilità di riportare il valore nominale sulle stesse. Le modalità operative, auspica Paciello, saranno chiarite in seguito dall’Agenzia delle Entrate. Sembrerebbe, in sintesi, che per i fringe benefits il lavoratore possa comunque accedere a un insieme o “pacchetto” di prestazioni, ma che questo debba essere offerto da un unico fornitore. Il voucher consentirà dunque ai beneficiari di acquistare una varietà di beni o servizi – come ad esempio nel caso di un “buono spesa” o un voucher per l’accesso a un programma di prevenzione e screening composto da più esami clinici – ma solo dal fornitore scelto per spendere l’intero valore di quel titolo.

Sono in linea con le considerazioni dell’esperto le anticipazioni fornite la scorsa settimana da Marco Leonardi, professore e consulente di palazzo Chigi: “Resterà come oggi – si legge sul Corriere della Sera – la regolamentazione dei buoni pasto e il benefit da 258 euro sotto forma di spesa spesso utilizzato nelle aziende”.

Per quanto riguarda le risorse necessarie, esse sono reperite attraverso corrispondenti riduzioni del Fondo per l’occupazione, per un ammontare di 344,7 milioni per l’anno 2016, 325,8 milioni per il 2017, 320,4 milioni per il 2018, 344 milioni per il 2019, 329 milioni per l’anno 2020, 310 milioni per il 2021 e 293 milioni annui a decorrere dal 2022.

Riferimenti

Il testo del decreto

Premio di produttività: via al decreto. Ecco chi ne può approfittare
Corriere della Sera, 15 marzo 2016