La Regione Piemonte deve dar seguito al processo di riordino delle II.PP.A.B. avviato lo scorso 15 dicembre 2015 con l’approvazione del disegno di legge n.193 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza” da parte della Giunta Regionale. A sostenerlo, nel numero di ottobre del periodico “Agorà del welfare” è l’Assessore alle Politiche Sociali, alla Casa e alla Famiglia della Regione Piemonte, Augusto Ferrari.
Le II.PP.A.B. sono istituzioni pubbliche che hanno tradizionalmente realizzato l’opera di assistenza ai poveri, agli anziani, agli infermi e, più in generale, a quanti si trovano in condizioni di difficoltà sociale. Queste istituzioni rappresentano il tessuto sul quale si sono sviluppate le prime esperienze aggregative e associative. In altre parole, storicamente, si tratta del primo esempio di Terzo Settore che si è sviluppato all’interno della società italiana.
Insieme alla Calabria, il Piemonte è l’unica regione che non ha ancora legiferato in materia di II.PP.A.B. e questo nonostante a livello nazionale il legislatore abbia riconosciuto la titolarità alle regioni su questa materia. Il Piemonte in particolare non è intervenuto in questa materia per 15 anni e, spiega l’assessore, questo immobilismo è dovuto alla presenza di interessi patrimoniali che non potevano essere toccati.
Il disegno di legge approvato lo scorso dicembre risponde all’obiettivo di definire l’ordinamento delle II.PP.A.B. trasformandole in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.P.S.P.) e in istituzioni private. Secondo quanto previsto, questa trasformazione sarà realizzata tenendo conto del valore di produzione dell’ente e dovrà permettere di improntare la sua attività di gestione a criteri di efficacia e di efficienza, con la conseguente valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta. Per quantificare tale valore dell’ente è stata fissata una soglia di produzione pari a 2.500.000,00 di euro.
In particolare, il disegno di legge prevede che la trasformazione delle II.PP.A.B sia realizzata secondo i seguenti principi:
- le Istituzioni il cui valore medio della produzione (calcolato con riferimento agli ultimi tre anni di attività) è pari o superiore a 2.500.000,00 euro si trasformano in Aziende
- le Istituzioni in possesso del requisito economico sopra indicato, che abbiano dato in concessione di servizio l’attività principale, si trasformano in fondazioni o associazioni, nel rispetto delle disposizioni statutarie
- le Istituzioni in possesso del requisito economico sopra indicato, che siano in possesso dei requisiti di cui alla l.r. 19 marzo 1991, n. 10, come modificata dalla l.r. 19 marzo 1991, n. 11, possono scegliere se trasformarsi in Aziende, in fondazioni o in associazioni, nel rispetto delle disposizioni statutarie
- le altre Istituzioni, il cui valore medio della produzione, calcolato con riferimento agli ultimi tre anni di attività, è inferiore a € 2.500.000,00, si trasformano in fondazioni o associazioni, nel rispetto delle disposizioni statutarie
- le Istituzioni inattive da almeno due anni o per le quali risultano esaurite o non più conseguibili le finalità previste nelle tavole di fondazione o dagli statuti devono predisporre un piano di risanamento o di riconversione. Tale piano deve prevedere la fusione con altre Istituzioni o la modifica delle finalità statutarie. Le nuove finalità devono essere il più possibile simili a quelle originarie in modo da consentire la trasformazione in Aziende o in enti di diritto privato. Qualora questi enti non procedano alla definizione del piano, si prevede la loro estinzione con la conseguente devoluzione dell’eventuale patrimonio in linea con quanto previsto dalle tavole di fondazione e dalle disposizioni testamentarie del fondatore, oppure in favore delle Aziende o dei Comuni insistenti nell’ambito territoriale in cui l’Istituzione ha sede legale. In subordine è possibile devolvere il patrimonio in favore di enti pubblici o privati che operano, a vario titolo, nel settore socio-assistenziale.
L’eventuale fusione delle II.PP.A.B. consentirà alle Aziende e agli enti privati sorti in seguito a tale processo, di raggiungere le dimensioni più idonee a perseguire le loro finalità istituzionali e l’erogazione di servizi maggiormente qualificati e competitivi, in una logica di sviluppo delle proprie capacità gestionali e organizzative. La fusione potrà inoltre consentire agli enti di conseguire delle economie di scala sia mediante una maggiore economicità nella politica di acquisto di beni e servizi, sia mediante un utilizzo più razionale delle risorse umane disponibili.