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La Legge di Bilancio 2025 ha innalzato la soglia dei fringe benefit1 di welfare aziendale – a 1.000 euro per i lavoratori e le lavoratrici senza figli e a 2.000 euro per chi ha figli a carico per il triennio 2025-2027 – e confermato la possibilità di utilizzare i fringe per sostenere i costi delle bollette di acqua, luce e gas e quelli per affitto o mutuo sulla prima casa. Le novità non si sono fermate alla Manovra visto che più di recente ci sono stati due interventi che è utile conoscere. Vediamo di cosa si tratta.

I familiari beneficiari del welfare aziendale

La prima novità riguarda i potenziali beneficiari delle prestazioni di welfare aziendale. La normativa prevede che alcune prestazioni di welfare siano infatti rivolte in maniera specifica ai familiari dei dipendenti. In particolare si fa riferimento ai rimborsi per le spese legate all’istruzione dei figli, a quelli per la cura o l’assistenza di un familiare anziano o disabile, al rimborso degli abbonamenti per il trasporto pubblico e ad alcune formule assicurative.

Ma cosa si intende per familiari?

Prima dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio del 2025 (Legge n. 207 del 30) il concetto di familiari era particolarmente esteso, in quanto fa riferimento all’articolo 12 del TUIR2. Potevano infatti rientrare tra i familiari che beneficiano delle prestazioni di welfare d’impresa: i figli (anche adottivi, affidati o affiliati); il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato (compreso il partner nelle unioni civili; i genitori o, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; i generi e le nuore; i suoceri; i fratelli e le sorelle del lavoratore o lavoratrice3.

La legge di Bilancio 2025 è però intervenuta proprio sull’articolo 12 del TUIR. Come spiega Il Sole 24 Ore, la Manovra è andata a modificare il sistema delle detrazioni a seguito della rimodulazione strutturale delle aliquote IRPEF. Il risultato – probabilmente non considerato dal Governo – è stato quello di una revisione dei soggetti potenzialmente beneficiari di benefit di welfare aziendale.

Ad oggi, dunque, rientrano tra questi soggetti solamente gli “ascendenti” del lavoratore o lavoratrice, cioè: i figli (anche adottivi, affidati o affiliati); il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato (compreso il partner nelle unioni civili); eventuali altre persone legate con un grado di parentela in linea retta, ovvero per la quale una persona discende dall’altra (il figlio/la figlia dal padre/madre e dal nonno/nonna). Vi è stato dunque un restringimento della potenziale platea di beneficiari a cui le aziende e gli addetti ai lavori dovranno ora fare attenzione nel momento in cui svilupperanno i propri piani di welfare.

Il ruolo delle società fintech nel welfare aziendale

L’altra novità riguarda il possibile ruolo delle società fintech nel mercato del welfare aziendale. Parliamo di quelle organizzazioni che forniscono prodotti e servizi finanziari attraverso le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) e che, come avevamo spiegato in questo nostro articolo, possono operare variamente anche nel campo del welfare aziendale.

In merito, con l’Interpello n. 5/2025, l’Agenzia delle Entrate ha sancito ufficialmente la possibilità di utilizzare le carte di debito per veicolare i fringe benefit (quindi gli strumenti regolamentati dal comma 3 dell’articolo 51 del TUIR). Si tratta di uno strumento che era stato introdotto per la prima volta proprio da società fintech negli scorsi anni che sta progressivamente rivoluzionando il mercato.

Le carte di debito potranno quindi essere fornite dagli operatori e provider di welfare aziendale come integrazione o sostituzione dei voucher welfare. La carta deve però avere specifiche caratteristiche, definite dall’Agenzia:

  • deve essere nominativa e quindi assegnata al singolo dipendente;
  • il credito non può mai essere monetizzabile;
  • può essere utilizzata soltanto per fruire di determinate tipologie di beni e servizi, nel limite del credito figurativo assegnato;
  • deve essere utilizzata solo per i “crediti welfare”: non può avere altre funzionalità come prelievi o versamenti di contante, trasferimento di denaro o la gestione di altre risorse monetarie;
  • è utilizzabile esclusivamente presso gli esercizi commerciali aderenti al circuito del provider, operanti nei soli settori individuati dall’azienda.

In merito vi rimandiamo a questa circolare tecnica pubblicata da AIWA che spiega nel dettaglio il funzionamento di questo strumento per il welfare aziendale.

Passi avanti e passi indietro…

Queste due novità a nostro avviso presentano alcuni aspetti positivi e altri negativi su cui vale la pena soffermarsi.

Per quanto riguarda la definizione di familiari, come detto la revisione dell’articolo 12 del TUIR ha di fatto ridotto le possibilità di spesa nel campo del welfare aziendale. E lo ha fatto in ambiti che fanno riferimento proprio alle finalità sociali – come la cura e l’assistenza dei figli e di altri familiari – che dovrebbero essere al centro della funzione del welfare aziendale. Evidentemente l’intervento fatto dal Legislatore sul sistema delle detrazioni non ha tenuto conto degli effetti che questo avrebbe avuto sul welfare aziendale. Per questo la speranza è che vi sia presto un intervento correttivo per ampliare la platea di familiari potenzialmente beneficiari delle pratiche di welfare, allo scopo di incentivare l’utilizzo di questi strumenti nel campo dei servizi di cura e di assistenza (e quindi del cosiddetto “welfare nobile”).

Per quanto riguarda le fintech, invece, l’Agenzia ha (finalmente) ufficializzato l’utilizzo di nuovi strumenti in questo particolare mercato. La possibilità di utilizzare carte di debito è sicuramente un’innovazione cruciale per valorizzare il welfare aziendale e garantire vantaggi significativi tanto per le aziende quanto per i dipendenti. Questa è una scelta rilevante per garantire maggiore spendibilità del “credito” welfare e, al tempo stesso, per semplificare l’utilizzo di questi benefit a tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici.

Ora spetta ai fornitori di beni e servizi, specialmente quelli di natura sociale (come le cooperative sociali), farsi trovare pronti per accettare queste modalità di pagamento che sono sicuramente più flessibili e semplici per i dipendenti.

Note

  1. Per fringe benefit si intendono strumenti di welfare aziendale (regolati dal comma 3 dell’articolo 51 del TUIR) che sono comunemente veicolati attraverso buoni spesa, buoni carburante, gift card o voucher acquisto da spendere presso catene commerciali o negozi, e previsto un intervento relativo ai neo-assunti che si trasferiscono.
  2. Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
  3. Per approfondire si può leggere la nota di AIWA, l’Associazione Italiana Welfare Aziendale, sul tema.
Foto di copertina: Antoni Shkraba. Pexels