L’Agenzia delle Entrate, in risposta al quesito posto da una azienda di servizi che ha recentemente attivato un piano di welfare aziendale, ha dichiarato che il "Credito Welfare" (cioé quell’importo spendibile dai lavoratori all’interno di una piattaforma informatica che mette a disposizione beni e servizi di welfare) non concorre a costituire il reddito di lavoro dipendente, né ai fini fiscali né ai fini contributivi.
La società istante chiedeva di sapere quale fosse il regime fiscale corretto da applicare al proprio “Piano Welfare”, così strutturato:
- durata biennale,
- riconosciuto a tutti i dipendenti,
- consistente nell’assegnazione di un budget spesa figurativo c.d. “Credito Welfare” pari ad un importo massimo di euro 1.500,00 annui, a carico del datore di lavoro e non rimborsabile,
- realizzato mediante il ricorso e la messa a disposizione ai dipendenti di una specifica piattaforma web personalizzabile.
Secondo l’Agenzia delle Entrate "sussistono i presupposti per escludere da imposizione sul reddito di lavoro dipendente il valore dei servizi offerti alla generalità dei propri dipendenti rientranti nella fattispecie esentative di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 51 del TUIR".
Welfare aziendale variabile e premiale. Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Massimiliano Matteucci, FiscoeTasse.com, 26 ottobre 2017