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Anche stagisti e somministrati possono godere del welfare aziendale detassato, dice l'Agenzia delle Entrate

In una recente Risposta, l'Agenzia conferma un'interpretazione sempre più ''allargata'' di welfare aziendale
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L’Agenzia delle Entrate ha dato il via libera alla deducibilità integrale delle spese relative ai beni e i servizi di welfare aziendale anche quando questi ultimi sono destinati agli stagisti e ai lavoratori cosiddetti somministrati. È questo quello che è emerso dalla Risposta n.10 del 25 gennaio 2019, sollevata da una azienda alberghiera.

Secondo l’Agenzia, infatti, il regime fiscale agevolato previsto dall’articolo 51 del TUIR trova applicazione anche per lo stagista (titolare di reddito assimilato) in forza dell’art. 52 del TUIR che, ai fini della determinazione della base imponibile dei redditi assimilati, rinvia alle regole fissate dall’art. 51, e quindi anche a quelle previste per il welfare aziendale e i fringe benefit. Lo stesso può valere per un contratto di somministrazione a tempo determinato, dal momento che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale adottata, anche questi è titolare di reddito di lavoro dipendente, la cui base imponibile è determinata ai sensi del successivo articolo 51 del TUIR.

Si sottolinea però che, per accedere alla deducibilità prevista dall’articolo 51 del TUIR, è necessario che il piano di welfare sia realizzato in modo tale da far rientrare queste figure professionali all’interno di una categoria omogenea di dipendenti. Come è noto infatti interventi di welfare aziendale, per essere deducibili, non possono essere "ad personam".

Qui il testo della risposta dell’Agenzia delle Entrate