Se previsto dai contratti collettivi di lavoro, accordi o regolamenti aziendali, fare Welfare è obbligatorio nonché vincolante per l’Azienda e ciò comporta non solo vantaggi ma anche possibili svantaggi.
E’ quanto recentemente accaduto con la sentenza n.2657 del Tribunale di Milano dell’11 ottobre 2016, ove il giudice del lavoro ha condannato un’Azienda che non aveva attivato la polizza obbligatoria per invalidità permanente in favore del proprio dirigente, stabilendo in suo favore un risarcimento pari a euro 220.000,00, cioè l’importo massimo cui avrebbe avuto diritto con regolare polizza. E’ accaduto che al dirigente, dopo l’assunzione, veniva diagnosticata una patologia oncologica che lo costringeva a sottoporsi ad intervento chirurgico a cui è conseguita la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.
L’art. 12, comma 5, del CCNL dirigenti di aziende industriali, stabilisce infatti che l’Azienda deve stipulare una polizza assicurativa in caso di morte o di invalidità permanente tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica del dirigente, per cause diverse da quella dell’infortunio comunque determinato e da malattia professionale.
Se previsto dai contratti collettivi di lavoro, fare Welfare è obbligatorio per l’Azienda
Claudio Dalla Monica, Welfare Index PMI, 11 gennaio 2017