Il presente contributo offre una panoramica della situazione italiana in materia di politiche di conciliazione, a partire dall’attuale normativa di riferimento, considerando le proposte della recente (e tuttora in fase di definizione) riforma del lavoro del Ministro Fornero fino a presentare il piano pensato dal Ministro Riccardi per favorire e migliorare la conciliazione famiglia-lavoro.
Qual è la situazione attuale?
Le basi dell’odierna legislazione sul tema sono rintracciabili all’inizio degli anni Settanta, prima con la legge n. 1204 del 30 dicembre 1971 sulla “Tutela delle lavoratrici madri” e successivamente con la legge n. 903 del 9 dicembre 1977 sulla “Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro”.
Di seguito prenderemo in esame gli sviluppi legislativi più recenti, tra cui il D.lgs 151/2001 e la legge 53/2000.
L’attuale normativa di riferimento che disciplina la tutela e il sostegno alla genitorialità è il decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”.
L’articolo 2 del predetto decreto offre un breve glossario dei principali concetti:
• congedo di maternità è l’astensione obbligatoria dal lavoro della madre;
• congedo di paternità è l’astensione dal lavoro del padre fruito in alternativa al congedo di maternità solo in situazioni particolari (morte o grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo del minore al padre);
• congedo parentale è l’astensione facoltativa dal lavoro che può essere usufruita dal padre e/o dalla madre;
• congedo per la malattia del figlio è l’astensione facoltativa dal lavoro di uno dei due genitori in presenza di malattia del figlio.
Entrando nello specifico del congedo parentale, l’articolo 32 definisce il diritto di astenersi dal lavoro per entrambi i genitori (per un massimo di 11 mesi complessivi) da usufruire nei primi otto anni di vita del bambino.
In particolare possono richiederli:
• la madre lavoratrice per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, trascorso il periodo di congedo di maternità;
• il padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi (periodo elevabile a sette se il padre esercita il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi).
Qualora vi sia un solo genitore, al lavoratore, padre o madre, spetta il congedo parentale per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Possono usufruire del congedo parentale i lavoratori dipendenti pubblici e privati e i soci lavoratori di cooperative.
La legge n. 53 dell’8 marzo 2000 disciplina invece le “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”.
In particolare l’articolo 9 (modificato dall’articolo 38 della legge n. 69 del 18 giugno 2009) definisce le misure per conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, a sostegno della flessibilità d’orario. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, il presente articolo prevede l’erogazione di contributi, da stanziare annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, per i datori di lavoro privati che si mostrano sensibili e attenti al tema, ovvero che promuovono azioni positive e buone prassi in tema di flessibilità (per approfondire: Donatella Gobbi, Conciliare famiglia e lavoro: un aiuto dai fondi Articolo 9 della Legge 53/2000).
Tra le misure di conciliazione l’articolo segnala in particolare:
• progetti articolati per consentire ai genitori lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità quali part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato;
• programmi di formazione ed azioni per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo parentale o per motivi legati ad esigenze di conciliazione;
• progetti che promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione dei lavoratori.
Inoltre il comma 3 prevede di destinare una quota delle risorse all’erogazione di contributi a progetti che consentano ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze legate alla maternità o alla presenza di figli minori, di avvalersi della collaborazione o sostituzione di soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali.
Per approfondire la questione si rimanda, oltre che alla normativa di riferimento citata, alla pubblicazione del Coordinamento Donne e Pari Opportunità della CISL Lombardia “Conciliazione famiglia-lavoro. Le leggi ha sostegno della maternità e paternità”.
Quali prospettive?
Anche nel disegno di legge sulla riforma del mercato del lavoro (articolo 56) si parla di conciliazione, sostegno alla genitorialità e condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia.
Il ministro Fornero, nella sua proposta di riforma, ha infatti parlato di sperimentazione per il triennio 2013-2015:
• del congedo di paternità obbligatorio ovvero tre giorni obbligatori e retribuiti di astensione dal lavoro per i padri lavoratori dipendenti da usufruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio;
• dei voucher per le madri lavoratrici, in alternativa al congedo parentale, finalizzati al pagamento di servizi di baby sitting per undici mesi.
Questi due punti, a nostro avviso, sono solo un primissimo passo nel lungo percorso che uno Stato deve intraprendere se vuole puntare a politiche del lavoro più concilianti e attente al tema della genitorialità, delle pari opportunità e del lavoro femminile.
Su queste proposte i punti di vista sono diversi, alcuni molto critici come ad esempio quello di Donata Gottardi, docente di Diritto del lavoro, che parla di “trappola dei voucher per la baby sitter”. Secondo l’autrice, la modalità dei voucher incoraggerebbe le madri a rientrare al lavoro nei primi mesi di vita del bambino, avvalendosi di un aiuto, più o meno professionale e scelto individualmente. Inoltre, se si rivelasse fondata l’ipotesi di uno scambio tra il pacchetto dei voucher e il periodo di congedo parentale, saremmo di fronte una forte regressione in tema di conciliazione. (Baby sitter vs congedo parentale. Sicuri che non sia una trappola? – Unità, 4 aprile 2012).
Recentemente, grazie alle parole di Andrea Riccardi, Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione con la delega alle politiche per la famiglia, si è riaperto il tema. Il Ministro ha infatti delineato un piano per favorire la conciliazione famiglia-lavoro: si parla a questo proposito di “emendamenti alla riforma Fornero”.
Queste le sue parole: «ho molto apprezzato le norme che il ministro Fornero ha voluto introdurre nel provvedimento sul lavoro a sostegno della genitorialità. Come titolare del dipartimento della Famiglia ho elaborato un pacchetto di ulteriori proposte che spero possano essere condivise. Bisogna essere attenti alla vita concreta e tenere in maggior conto il ruolo insostituibile che la famiglia svolge all´interno della società. Sostenendola in particolar modo nei periodi più delicati.
La gestazione, il parto, l´allattamento, la necessità di accudire i figli durante le malattie, la loro educazione, non devono diventare un peso insostenibile per i genitori, specie per le madri» (fonte www.andreariccardi.it ).
Questi, in sintesi, i sette punti delineati da Riccardi (per approfondire ‘Genitori, sì ai congedi fino ai 18 anni dei figli’ – la Repubblica del 10 aprile 2012 e ‘Congedo parentale fino ai 18 anni. Il ministro Riccardi ha pronto un piano’ – Avvenire dell’11 aprile 2012):
1. estendere il congedo parentale fino ai 18 anni d’età;
2. ampliare il contributo dell’astensione facoltativa al 70% (superando l’attuale 30%). Viene precisato che l’aumento non sarebbe a carico del datore di lavoro, bensì verrebbe anticipato dall’ente previdenziale e poi restituito dal lavoratore, a rate, al momento del rientro al lavoro;
3. rendere il congedo parentale fruibile a ore, ovvero un uso non più vincolato ad intere giornate di lavoro;
4. dare ai nonni la possibilità di usufruire del congedo parentale qualora i genitori non siano titolari di questo diritto in quanto, ad esempio, lavoratori precari;
5. in caso di parto prematuro, scorporare i mesi di ospedale del nascituro dal conteggio del congedo obbligatorio;
6. rendere obbligatoria la concessione del part time per i genitori che ne fanno richiesta;
7. assicurare alle donne in congedo di maternità la partecipazione a concorsi interni, procedure selettive e corsi di formazione.
Azioni di conciliazione che vanno in questa direzione vengono considerate e valutate come un passo in avanti anche da Chiara Saraceno che in ‘L’altra faccia della riforma’ sottolinea l’importanza, tra le altre proposte, di favorire l’uso dei congedi parentali per i padri (anche in condizioni di precarietà lavorativa) in modalità di part-time orizzontale.
Considerazioni critiche sono state invece mosse alla proposta di estensione del congedo parentale ai nonni:
− alcuni infatti si chiedono se il congedo parentale sia un diritto delegabile. La proposta del Ministro Riccardi, sebbene utile a coloro che hanno la fortuna di poter contare su nonni lavoratori dipendenti, ammette la presenza di una categoria, quella dei precari e dei lavoratori autonomi, con pochi diritti (per non dire privi) in tal senso (in ‘Troppo poco per le donne’ – Lavoce.info 11 aprile 2012);
− secondo altri, lo Stato dovrebbe trovare soluzioni più incisive ed eque senza rinforzare l’idea dei nonni come principale strumento di conciliazione (in ‘Per la cura dei bambini non bastano i nonni’ – Lavoce.info 19 aprile 2012).
Di seguito proponiamo un quadro di sintesi che confronta la situazione attuale con le proposte delineate in quest’ultimo periodo:
Congedo parentale obbligatorio | Situazione attuale | Proposte in discussione | |
Per le madri della durata complessiva di 5 mesi Per i padri, della durata di 3 mesi, richiedibile solo in casi particolari |
Rimane invariata la situazione attuale ma si aggiunge la possibilità per tutti i padri lavoratori dipendenti di usufruire di 3 giorni di congedo obbligatorio e retribuito alla nascita del figlio |
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Sempre 5 mesi anche in caso di parto prematuro e permanenza del bambino in ospedale | Scorporare dal conteggio del congedo obbligatorio il periodo che il bambino trascorre in ospedale | ||
Congedo parentale facoltativo | Usufruibili fino all’ottavo anno di vita del figlio | Usufruibili fino al diciottesimo anno di vita del figlio | |
Utilizzabile solo per intere giornate di lavoro | Utilizzabile a ore | ||
Solo per i genitori lavoratori dipendenti | Proposta di estendere l’uso ai nonni lavoratori dipendenti | ||
Part time | A discrezione del datore di lavoro | Obbligatorio per i neo-genitori che ne fanno richiesta |
Le proposte in discussione hanno l’obiettivo di limitare l’allontanamento dei neo-genitori, in particolare delle neo-mamme, dal mercato del lavoro.
E’ importante infatti che uno Stato sappia fare delle scelte, definite coraggiose da qualcuno, che vanno verso:
− la promozione dell’occupazione femminile;
− il coinvolgimento della figura maschile nelle cosiddette cure parentali così da incentivare il passaggio, per usare le parole della sociologa Tiziana Canal, da padri low-care a padri high-care (Paternità e cura familiare, «Osservatorio Isfol», II (2012), n. 1, pp. 95-111).
Dal nostro punto di vista sarebbe infatti importante affermare, attraverso politiche ad hoc, che la conciliazione non è solo una “questione da donne”. Scelte normative in questa direzione potrebbero avere importanti ricadute anche a livello culturale. Tutto questo in un paese dove risulta ancora strano che un padre si conceda del tempo per stare con i figli, assentandosi dal lavoro.
Riferimenti
Del Boca D., Troppo poco per le donne – lavoce.info 11 aprile 2012
De Luca M. N., Genitori, sì ai congedi fino ai 18 anni dei figli – la Repubblica 10 aprile 2012
Canal T., Paternità e cura familiare, «Osservatorio Isfol», II (2012), n. 1, pp. 95-111
Coordinamento Donne e Pari Opportunità della CISL Lombardia – Conciliazione famiglia-lavoro. Le leggi ha sostegno della maternità e paternità
Gobbi D., Conciliare famiglia e lavoro: un aiuto dai fondi Articolo 9 della Legge 53/2000, Collana Focu Isfol, numero 2 dicembre 2009
Gottardi D., Baby sitter vs congedo parentale. Sicuri che non sia una trappola? – Unità, 4 aprile 2012
Pronzato C., Per la cura dei bambini non bastano i nonni – lavoce.info 19 aprile 2012
Riccardi F., Congedo parentale fino ai 18 anni. Il ministro Riccardi ha pronto un piano – Avvenire 11 aprile 2012
Saraceno C., L’altra faccia della riforma – la Repubblica 3 aprile 2012