Il Ministero del Lavoro ha recentemente pubblicato sul suo sito il Decreto direttoriale n. 385 del 24 novembre 2015 con il quale si conferma la possibilità di usufruire dei bonus occupazione previsti dalla Garanzia giovani senza dover incorrere nei limiti del regime «de minimis», definito dal regolamento (Ue) n. 1407 del 18 dicembre 2013. Tale regime di esenzione era già stato previsto dal Decreto direttoriale n. 1708/2014 del 8 agosto 2014, successivamente modificato dal Decreto direttoriale n. 169/2015 del 28 maggio 2015, anche se era rimasto “in attesa della prescritta autorizzazione da parte della Commissione europea”.
Come previsto dalla normativa europea, gli aiuti concessi a un’impresa non devono infatti superare nel loro insieme la somma di 200.000 euro in tre anni (ad eccezione di alcune aziende che operano in settori specifici). Le incentivazioni previste dalla Garanzia giovani non contribuiscono al raggiungimento di questo «tetto» qualora l’assunzione riguardi giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni e comporti un incremento occupazionale netto. Ciò significa che le nuove assunzioni devono determinare un aumento netto del numero dei dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, fatti salvi i casi in cui il posto occupato sia reso vacante a seguito di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non per riduzione del personale.
L’esenzione dal regime del «de minimis» è prevista anche per i giovani tra i 25 e i 29 anni di età qualora, oltre all’incremento dell’occupazione netto, ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a. l’assenza di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b. la mancanza di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o di diploma di istruzione e formazione professionale o di un’occupazione retribuita entro due anni dalla conclusione della formazione a tempo pieno;
c. se l’assunzione avviene in professioni o settori caratterizzati da un elevato tasso di disparità fra uomo e donna (pari almeno al 25%).
Un’ulteriore novità riguarda i datori di lavoro con sede nella Regione Campania, per i quali l’accesso ai bonus occupazionali è riconosciuto per le assunzioni a partire dal 13 ottobre 2015 (e non dal 1 maggio 2014 fino al 30 giugno 2017, come previsto per le altre regioni). I bonus occupazionali potranno essere infine riconosciuti solo nei limiti delle risorse stanziate dalle regioni. Queste ultime, a seguito della riprogrammazione avvenuta nell’autunno del 2015, sono passate da un totale di 184.855.343 euro previste dal decreto direttoriale del maggio 2015 a 150.296.589 euro.