La Commissione europea ha recentemente reso note le linee direttrici per l’applicazione della direttiva 2004/113 dopo la sentenza Test Achats, che sancisce il divieto di discriminazione tra uomini e donne in ambito assicurativo. Avevamo parlato con la Professoressa Olivia Bonardi, coautrice insieme a Laura Calafà della ricerca per il Parlamento europeo “The use of gender in insurance pricing”, del significato della sentenza e delle sue possibili implicazioni per i cittadini e le compagnie assicurative. A seguito dell’intervento della Commissione, abbiamo chiesto un parere alla Professoressa Calafà, docente di Diritto del lavoro presso l’Università degli Studi di Verona.
Quale è l’importanza della sentenza? Cosa era rimasto ancora da stabilire, a seguito della decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea?
La sentenza Test Achats del 1° marzo 2011 applica la parità di genere – sancita dalla Carta dei diritti fondamentali (art. 21 e art. 23) e dalla direttiva 2004/113 – ai contratti di assicurazione o, meglio, alle relative tabelle attuariali non consentendo deroghe a tale parità a partire da quella data. Nella sentenza viene, per la prima volta, sancita l’invalidità di un articolo di una direttiva UE (l’art. 5 par. 2) con “effetto” a partire dal 21 dicembre 2012. Una sentenza importante (di invalidità) con effetti differiti e non immediati al fine di consentire l’adeguamento del mercato delle assicurazioni alla pronuncia. La sentenza, occupandosi della validità/invalidità di un articolo della direttiva, non si occupa di definire con precisione gli effetti giuridici sui contratti assicurativi. Lo potrebbe statuire una futura sentenza sempre della Corte, anche approfondendo quanto anticipato dall’Avvocato generale Kokott nelle sue conclusioni presentate il 30 settembre 2010. Nelle conclusioni, oltre l’invalidità della regola, afferma che l’efficacia della pronuncia è rimandata, salvo per coloro che abbiano già proposto un ricorso in materia. Questa precisazione consente di meglio comprendere la posizione della Commissione.
A questo punto è intervenuta la Commissione Europea. Cosa ha stabilito?
Risolta dalla Corte la questione della invalidità del disposto che consente di mantenere deroghe alla parità di trattamento in materia di genere, la Commissione si incarica di rassicurare il mercato assicurativo che (in tutti in paesi dell’UE) conosce deroghe alla parità (come si legge dall’allegato 1 delle linee guida, Italia compresa). Di fronte alla possibilità (non affermata, ma nemmeno esclusa dalla Corte) di travolgere anche i contratti in corso, la Commissione ritiene applicabile il principio di parità senza deroghe solo ai nuovi contratti stipulati dopo il 21 dicembre 2012 (argomentando dal dato che la direttiva 2004/113 si applica solo ai contratti stipulati dopo la scadenza del termine di recepimento della direttiva: 21 dicembre 2007). Nel punto 10 delle linee guida, scrive “L’attuazione dell’articolo 5, par. 1, impone una distinzione chiara tra gli accordi contrattuali esistenti e quelli nuovi. Tale distinzione deve rispondere all’esigenza di certezza giuridica ed essere fondata su criteri che evitino l’indebita interferenza con diritti esistenti e preservino le legittime attese di tutte le parti. Questo approccio è coerente con l’obiettivo della direttiva di prevenire un brusco adeguamento del mercato limitando l’applicazione della regola unisex ai soli contratti nuovi”. Per la Commissione, si considerano nuovi sia i contratti conclusi per la prima volta a partire dal 21 dicembre 2012, sia gli “accordi tra le parti al fine di estendere contratti conclusi prima di tale data e che sarebbero altrimenti giunti a termine” (punto 12). La Commissione, dopo aver precisato in quali contesti si può continuare ad usare il genere come fattore di valutazione del rischio in generale (ad esempio, è possibile raccogliere, conservare e usare informazioni sullo status di genere, punto 14), rassicura i mercati assicurativi spiegando che la sentenza produce i suoi effetti solo per il “genere come fattore di valutazione del rischio” e non l’ammissibilità di altri fattori usati dagli assicuratori (escludendo la rilevanza della discriminazione indiretta) e non produce i suoi effetti per i fattori di rischio diversi dal sesso (età e disabilità in particolare) (punto 2.3). La terza rassicurazione riguarda il campo di applicazione della sentenza: la direttiva 2004/113 si applica solo alle “assicurazioni e pensioni di natura privata, volontarie e distinte dal rapporto di lavoro, dal momento che l’impiego e l’occupazione sono esplicitamente esclusi dal suo campo di applicazione” (punto 2.4.).
Cosa succederà a livello nazionale ed europeo? Cosa pensa di questa conclusione?
Le linee guida saranno sicuramente “ascoltate” a livello politico, sia nazionale che dal Consiglio europeo. Chi non ricorda il caso Barber (si veda l’intervista alla Prof.ssa Bonardi) e il protocollo allegato al Trattato di Maastricht in materia? Ho dubbi che lo stesso ascolto sia riservato dal Parlamento europeo e dalla Corte di giustizia. Certo, non ci sono casi pendenti in materia, ma un caso futuro in cui, in caso di negoziazione di una polizza sottoscritta prima del 21 dicembre 2012, impugnata per mancato rispetto del principio di parità di genere e rinviata alla Corte da un giudice nazionale che ne chieda la conformità al diritto europeo, la Corte dovrebbe far valere gli artt. 21 e 23 della Carta oppure la distinzione proposta dalla Commissione in materia di nuovi contratti di assicurazione? Oppure, è precluso far valere le discriminazioni indirette? La lesione del diritto individuale in materia di parità di trattamento in base al genere difficilmente potrebbe essere negata. Certo, si tratta di una conclusione forte, e riferita a un caso ipotetico di cui non si sono ricostruite le caratteristiche fondamentali, ma quello che è certo è che la prospettiva aperta dalla Commissione non risponde pienamente alle risultanze, in senso stretto, giuridiche aperte dalla Corte nel caso Test Achats (prospettive sulle quali ci siamo ampiamente esercitate Olivia Bonardi ed io nella ricerca The use of gender in insurance pricing per il Parlamento europeo).
Riferimenti
Il comunicato stampa della Commissione Europea
Intervista alla Prof.ssa Bonardi
Le linee guida della Commissione
Il rapporto The use of gender in insurance pricing