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In queste settimane siamo entrati nella fase cruciale della Riforma del Terzo settore e dell’impresa sociale. Come ha avuto modo di affermare l’On. Luigi Bobba, subito dopo la riconferma nel ruolo di Sottosegretario al Welfare, nei prossimi mesi saranno varati i sei decreti legislativi necessari per attuare la legge delega numero 106 approvata dal parlamento il 6 giugno 2016, due dei quali sono dedicati alla disciplina dell’impresa sociale (come ricordato anche dalla redazione della rivista Vita).

La legge delega introduce delle significative innovazioni che avranno un impatto sull’assetto di tutto il settore che, a partire dagli anni Novanta, è stato regolato attraverso specifici interventi normativi che hanno riconosciuto le singole forme giuridiche (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, le cooperative sociali) regolandole in modo non sempre coerente ed armonico. La legge 106 supera questa frammentazione e si pone l’obbiettivo di realizzare una riforma organica del Terzo settore all’interno della quale rientra anche la riforma dell’impresa sociale, una riforma molto attesa e che ha creato molte aspettative tra cittadini ed operatori del settore. Con questa finalità la legge delega offre una definizione chiara di Terzo settore, ne definisce il perimetro individuando le organizzazioni che appartengono al settore e quelle escluse. In particolar modo la delega stabilisce che “per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che … promuovono e realizzano attività di interesse generale mediate azione volontaria e gratuita o di mutualità e di produzione e scambio di beni e servizi”.

La legge 106 stabilisce in modo esplicito che l’impresa sociale “rientra nel complesso degli enti del Terzo settore” così come fanno parte del Terzo settore le cooperative sociali ed i loro consorzi per le quali all’art. 6 della delega è prevista “l’acquisizione di diritto della qualifica di impresa sociale”. In questo articolo ci concentreremo sulla parte della delegata relativa all’impresa sociale, formulando alcune proposte che hanno l’obiettivo di ampliare gli effetti postivi della riforma per lo sviluppo dell’imprenditorialità sociale nel Paese.


Le imprese sociali in Italia

Per comprendere gli impatti positivi, in termini di crescita economica e coesione sociale, che potranno essere generati dalla riforma dell’impresa sociale è utile richiamare le dimensioni economiche, imprenditoriali ed occupazionali delle imprese sociali in Italia, utilizzando i dati dell’ultimi rapporto realizzato da Iris Network (Venturi, Zandonai, 2014) che offre una rappresentazione comparabile tra le imprese sociali ex lege e le cooperative sociali che presentano, nei fatti, le stesse caratteristiche costitutive delle imprese sociali e che, in base alla legge delega 106, acquisiscono di diritto la qualifica di impresa sociale.


 Tab. 1 Le imprese sociali in Italia

 Fonte: adattato da Venturi, Zandonai 2014

I dati evidenziano come le cooperative sociali rappresentano la principale forma di impresa sociale presente in Italia, per numerosità, peso occupazionale, beneficiari raggiunti e valore della produzione aggregato. Se analizziamo le performance delle cooperative sociali negli anni della crisi economica possiamo inoltre osservare che il valore della produzione è aumentato di circa 3 miliardi di euro ed ha raggiunto la soglia dei 12 miliardi mentre gli occupati sono cresciuti di circa 50.000 unità (Euricse, 2015) in chiara controtendenza con le performance del Paese. Partendo da queste considerazioni crediamo che per massimizzare gli impatti positivi della riforma dell’impresa sociale sarà importante realizzare interventi che incidano sia sulle imprese sociali costituite ai sensi del 108 del 2015 e dei 155 del 2006 che sulle cooperative sociali.

La convergenza tra imprese sociali e cooperative sociali

La legge delega 106 del 2016 rafforza un importanze percorso di convergenza tra le imprese sociali disciplinate dai provvedimenti del 2005 e del 2006 e le cooperative sociali introdotte nell’ordinamento italiano dalla legge 381 del 1991 già sviluppato da un punto di vista teorico.

In primo luogo, le imprese sociali e le cooperative sociali perseguono entrambe finalità collettive e solidaristiche. Questo aspetto è stato rafforzato dalla legge 106 che ha inserito le imprese sociali nel perimetro delle organizzazioni del Terzo settore ma era presente anche in precedenza in quanto l’Art. 1 della legge 381 del 1991 stabiliva che le cooperative sociali perseguono “l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini” e l’Art. 1 del decreto legislativo 155 del 2006 definiva che possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni “che esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale”.

In secondo luogo, la norma del 2016 ha stabilito per le cooperative sociali e i loro consorzi l’acquisizione di diritto della qualifica di impresa sociale. In questo modo la legge delega supera quanto previsto su questo tema dal 155 del 2006 e riconosce che le cooperative sociali rappresentano una specifica forma di impresa sociale, sanando una falla normativa che era stata aperta dal 155, poiché sia da un punto di vista teorico che operativo le cooperative sociali sono considerate una delle principali forme di impresa sociale presenti in Europa, si veda a tal proposito i lavori della rete dei centri di ricerca europei Emes, consultabili sul loro sito ufficiale.

Infine, la legge delega ha superato il vincolo alla distribuzione degli utili previsto per le imprese sociali dal 155. Nel dettaglio l’art. 3 del 155 stabiliva che “l’organizzazione che esercita un’impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio” e che “a tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori”. Queste disposizioni, molto più stringenti di quelle previste per le cooperative sociali, sono state riviste dalla legge delega che ha introdotto per le imprese sociali la possibilità di distribuire gli utili tra i soci individuando come limite massimo lo stesso fissato per le cooperative sociali. Nel dettaglio l’art. 6 della legge 106 prevede per le imprese sociali forme di “remunerazione del capitale sociale che assicurino la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell’oggetto sociale … nei limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente”.

Così facendo, con la legge 106, il legislatore ha realizzato una sostanziale convergenza tra impresa sociale e cooperativa sociale in quanto:

  • sia le imprese sociali che le cooperative sociali perseguono finalità collettive e solidaristiche;
  • le cooperative sociali sono imprese sociali di diritto;
  • le imprese sociali e le cooperative sociali hanno gli stessi limiti nella distribuzione degli utili.

La convergenza tra impresa sociale e cooperativa sociale è inoltre testimoniata anche dall’obiettivo più volte manifestato dal Governo di arrivare ad una sostanziale parità fiscale tra impresa sociale e cooperativa sociale. Questo obiettivo è estremamente importante e condivisibile e rafforza l’esigenza di avere anche un uniforme sistema di controlli tra le due forme di impresa sia per efficienza che efficacia potenziale, al fine di scoraggiare possibili comportamenti opportunistici da parte dei potenziali imprenditori sociali che, a fronte di pari vantaggi fiscali, potrebbero scegliere la forma giuridica di impresa sociale con un livello di controlli meno intenso.

Ampliare i settori in cui possono operare le imprese e le cooperative sociali

Con la legge delega si apre anche un percorso di revisione dei settoriin cui può essere svolta l’attività di impresa sociale” che dovranno essere individuati dai decreti legislativi. Il tema dell’ampliamento dei settori in cui possono operare le imprese sociali è stato posto da più parti al legislatore ed è probabile che i decreti attuativi possano ampliare i settori previsti dal decreto legislativo 155 del 2006, includendo anche il commercio equo e solidale, l’housing sociale ed l’agricoltura sociale.

Sul fronte dei settori di intervento vi sono grandi disparità tra imprese sociali e cooperative sociali che, visto il percorso di convergenza avviato dalla legge delega, non trovano più giustificazione.

 
Tab. 2 Settori in cui possono operare cooperative sociali ed imprese sociali
 
Fonte: elaborazione dell’autore

In base alla legge 381 del 1991 le cooperative sociali che non effettuano inserimenti lavorativi possono operare esclusivamente nel settore socio-sanitario ed educativo, mentre quelle realtà che si impegnano nell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate non hanno limiti settoriali e possono operare in campo agricolo, nel settore secondario e nel terziario. Questi vincoli normativi avevano una giustificazione nel momento in cui la legge sulla cooperazione sociale è stata approvata ma oggi risultano estremamente restrittivi in quanto non sempre gli interventi a sostegno dello sviluppo di una comunità possono essere realizzati attraverso l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, peraltro in seguito alla crisi economica vi sono molte fasce di cittadini che hanno perso il lavoro o sono in cerca della prima occupazione che pur non essendo delle persone svantaggiate ai sensi della legge 381, sono soggetti lavorativamente molto fragili, come ad esempio i giovani, i disoccupati di lunga durata o gli over 50 poco qualificati espulsi dai processi produttivi.

Per queste ragioni, anche al fine di massimizzare gli impatti positivi della riforma dell’impresa sociale, i decreti legislativi che daranno attuazione alla legge delega 106 dovranno modificare l’Art. 1 della legge 381 del 1991, ampliando i settori in cui possono operare le cooperative sociali uniformandoli con i settori in cui può essere svolta l’attività di impresa sociale.

La necessità di ampliare i settori di intervento delle imprese sociali era presente al legislatore già nei primi anni Duemila, infatti il decreto legislativo 155 del 2006 ha ampliato i settori di intervento fissati dalla legge 381 per le cooperative sociali e ha stabilito che le imprese sociali disciplinate dal decreto legislativo 155 possono operare in una molteplicità di settori: a. assistenza sociale; b. assistenza sanitaria; c. assistenza socio-sanitaria; d. educazione, istruzione e formazione; e. tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; f. valorizzazione del patrimonio culturale; g. turismo sociale; h. formazione universitaria e post-universitaria; i. ricerca ed erogazione di servizi culturali; formazione extra-scolastica; l. in analogia con quanto previsto dalla legge 381 del 1991 in tutti i settori nel caso in cui sono inclusi lavoratori svantaggiati e lavoratori disabili.

Un nuovo ruolo per imprese e cooperative sociali

L’ampliamento dei settori di attività delle imprese sociali e delle cooperative sociali è coerente con una visione che vede lo sviluppo dell’imprenditorialità sociale capace di coniugare welfare, innovazione e sviluppo locale (Bernardoni ed altri, 2012 e Federsolidarietà 2015).

Per queste ragioni è opportuno uniformare i settori di intervento delle cooperative sociali fissati dalla legge 381 del 1991 con quelli individuati dal 155 del 2006 per le imprese sociali, così facendo si aumenterà il potenziale di crescita ed innovazione che l’imprenditorialità sociale potrà dare al Paese nei prossimi anni. Per capire la portata di questo intervento, privo di costi per lo Stato, basta pensare che la cooperazione sociale rappresenta per numero di imprese, addetti e valore della produzione più del 90% dell’imprenditorialità sociale in Italia.

Sarebbe quindi miope non liberare il potenziale delle migliaia di cooperative sociali legate al territorio che potrebbero impegnarsi in nuovi percorsi di sviluppo, confrontandosi con alcune “Sfide Paese” come: la gestione degli oltre 25.000 beni confiscati alle mafie; la valorizzazione dell’enorme patrimonio culturale diffuso in tutto il territorio nazionale; la rigenerazione di quartieri ed il riuso di spazi pubblici come teatri, cinema, ex-scuole; il recupero e la rivitalizzazione delle aree montane in fase di spopolamento nell’arco alpino e lungo la dorsale appenninica.


Bibliografia

Bernardoni A., Fazzi L., Picciotti A., Welfare, innovazione, sviluppo locale. La cooperazione sociale in Umbria, Il Mulino, Bologna, 2012.
Euricse, Economia cooperativa. Rilevanza, evoluzione e nuove frontiere, Trento, 2015.
Federsolidarietà, Sviluppo locale e cooperazione sociale, Ecra, 2015.
Venturi P. e Zandonai F., L’Impresa Sociale in Italia. Identità e sviluppo in un quadro di riforma, Trento, Iris Network, 2014