3 ' di lettura
Salva pagina in PDF

 “Il mutuo soccorso è un valore universale connaturato alla vita comunitaria degli uomini i quali, in principio, partendo dalla necessità di dare risposte ai loro bisogni, hanno colto nella reciprocità organizzata l’interesse a determinare una condizione di diritto all’assistenza che li emancipasse dalla carità e dalla beneficienza”. È con questa frase – che coglie in poche righe l’essenza e la storia del mutuo soccorso – che esordisce il Codice Identitario delle Società di Mutuo Soccorso, approvato dalla Federazione Italiana della Mutualità Integrativa Volontaria (FIMIV) il 19 marzo 2015 e presentato nel corso della Giornata Nazionale della Mutualità, svoltasi a Venezia il 18 aprile successivo.

A oltre 150 anni dalla nascita della mutualità volontaria, la Federazione delle mutue italiane ha voluto dotarsi di un Codice che rappresenti i valori e i principi delle società di mutuo soccorso e descriva gli ambiti di attività, l’organizzazione e la tipologia di gestione delle Mutue pure, che agiscono senza scopo lucro, con finalità socio-assistenziali e a vantaggio di tutta la comunità.

Il Codice, che dovrebbe essere adottato dai Consigli di Amministrazione dei Sodalizi e divulgato al loro interno, è suddiviso in quattro sezioni
La prima parte è dedicata ai seguenti principi e valori della mutualità volontaria:

  • la natura non lucrativa delle mutue, che svolgono attività a vantaggio dei propri soci, senza mirare al conseguimento di utili patrimoniali o finanziari;
  • il principio della “porta aperta”, secondo il quale le società di mutuo soccorso sono aperte a tutti i cittadini e non applicano selezione preventiva e discriminatoria;
  • la centralità del socio in tutte le attività svolte dalle mutue;
  • il recesso unilaterale a favore del socio, che può godere dell’assistenza per tutta la vita;
  • il principio della solidarietà e del mutuo aiuto tra soci;
  • la partecipazione democratica dei soci alla designazione degli organi societari e alle scelte strategiche delle società;
  • il controllo da parte dei soci sull’attività mutualistica e la garanzia di trasparenza di gestione da parte delle mutue;
  • la responsabilità sociale secondo la quale le società operano in difesa del diritto alla salute e del benessere delle persone, nell’ottica di un sistema di welfare inclusivo, frutto della collaborazione tra enti pubblici e soggetti privati non profit.

La seconda sezione del Codice è incentrata sugli ambiti di attività delle società di mutuo soccorso, definiti dagli artt. 1 e 2 della Legge 3818/1886 (tuttora in vigore), modificata dall’art. 23 del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito nella Legge 221 del 17 dicembre 2012. Le attività istituzionali consistono nell’erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari in caso di infortunio, malattia, invalidità o inabilità al lavoro; sussidi per spese sanitarie sostenute dai soci; erogazione di servizi di assistenza familiare; contributi economici ai familiari dei soci deceduti o ai soci che si trovino in stato di gravissimo disagio economico. Oltre a queste attività, le società di mutuo soccorso possono svolgere attività di tipo educativo e culturale, al fine di diffondere i valori mutualistici e di promuovere la prevenzione sanitaria.

La terza parte tratta la tematica relativa all’organizzazione e gestione mutualistica, in cui vengono messe in risalto le novità introdotte dall’art. 23 del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito in Legge 221 il 17 dicembre 2012. L’articolo stabilisce che le società di mutuo soccorso devono essere iscritte nella sezione delle imprese sociali nel Registro delle Camere di Commercio e che siano automaticamente registrate in un’apposita sezione nell’Albo delle cooperative sociali. La legislazione prevede inoltre che l’erogazione delle prestazioni ai soci possa avvenire in forma diretta o mediata. Nel caso in cui le società di mutuo soccorso non dispongano di sufficienti risorse finanziarie, patrimoniali e organizzative per poter provvedere a un’autogestione delle prestazioni, la riforma legislativa introduce la possibilità di svolgere le attività istituzionali attraverso “mutualità mediata” o indiretta. Questa tipologia gestionale si fonda su un rapporto associativo tra mutue che prevede la possibilità per i soci della società associata, generalmente di piccole dimensioni, di godere delle prestazioni rese dalla società associante, più patrimonializzata e strutturata. Per l’erogazione di tali prestazioni socio-sanitarie, le mutue si avvalgono di una rete di strutture sanitarie e di medici convenzionati con la FIMIV e con il Consorzio Mu.Sa, rappresentante l’eccellenza delle mutue volontarie italiane che si occupano esclusivamente di assistenza sanitaria integrativa.

Il quarto e ultimo capitolo è interamente dedicato al contrasto alla mutualità irregolare e alle cosiddette mutue spurie, che non rispettano i principi mutualistici e solidaristici tipici delle società di mutuo soccorso e sono state strumentalmente costituite da soggetti profit, collegati alle compagnie assicurative, al fine di avvalersi dei vantaggi fiscali riservati alle mutue pure. Al fine di contrastare queste irregolarità, il Decreto Ministeriale del 30 ottobre 2014, stabilisce che le società di mutuo soccorso siano sottoposte alla vigilanza da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo. Al momento il servizio di vigilanza non è ancora attivo, ma si prevede che partirà nel 2016.

Al termine del documento, troviamo un’appendice contenente il quadro legislativo e fiscale di riferimento per le società di mutuo soccorso e per i fondi sanitari integrativi. Inoltre sono citate le leggi regionali per la tutela e la promozione delle mutue promulgate da 14 Regioni italiane ad integrazione della legislazione nazionale.


Riferimenti

Il Codice

Federazione Italiana della Mutualità Integrativa Volontaria (FIMIV)

Corsorzio Mu.Sa

Torna all’inizio