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La legge di bilancio 2018 ha modificato il Reddito di Inclusione (REI) in senso universalistico prevedendo la decadenza di tutti i requisiti di accesso riguardanti le caratteristiche del nucleo familiare. Nella sua prima formulazione, il REI individuava infatti uno specifico target di persone in povertà mostrando quindi un carattere categoriale piuttosto che universalistico. In particolare, precedenza era riconosciuta alle famiglie con minori, con disabili gravi, con donne in stato di gravidanza accertata o persone disoccupate di 55 o più anni di età.

In una nota diffusa dall’Inps lo scorso 11 maggio, si chiarisce che l’abrogazione dei requisiti familiari (previsti dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2017) decorre dal 1° luglio 2018. Tuttavia, poiché il REI è fruibile dal mese successivo a quello della richiesta, l’abrogazione dei requisiti relativi alla composizione del nucleo familiare sarà effettiva per le domande presentate a partire dal 1° giugno 2018.

La nota precisa inoltre che tutte le domande di REI presentate fino al 31 maggio 2018 e non accoglibili per la sola mancanza dei requisiti familiari saranno sottoposte a riesame di ufficio con verifica dei requisiti alla data del 1° giugno 2018.

Che cos’è il REI

Il reddito di inclusione è stato introdotto con la “Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali” (Legge 15 marzo 2017, n. 33). Successivamente, il decreto legislativo n.147 del 15 settembre 2017 ha attuato la delega. Dal 1° dicembre 2017, è quindi possibile presentare domanda per il REI e dal 1° gennaio 2018 la misura è concretamente operativa. In linea con la sperimentazione della Nuova Carta Acquisti e con il Sostegno all’inclusione attiva (Sia), il Rei si articola in un beneficio economico e in una componente di servizi alla persona che devono essere garantiti a livello locale.

Il beneficio economico varia in considerazione della numerosità del nucleo richiedente ed è commisurato alle risorse economiche di cui tale nucleo dispone. La parte attiva della misura si concretizza invece nella realizzazione di un progetto personalizzato di inclusione predisposto da un’équipe multidisciplinare costituita dagli ambiti territoriali interessati (in collaborazione con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l’impiego, formazione, politiche abitative, tutela della salute, istruzione) e in linea con principi generalizzati di presa in carico.


Gli attuali requisiti di accesso alla misura


I requisiti che attualmente rimangono in vigore riguardano la “residenza/soggiorno” e la “condizione economica”; a questi si affiancano “altri requisiti” che riguardano il possesso di beni materiali e il non beneficiare di ammortizzatori sociali.


Requisiti di residenza e soggiorno

Il richiedente deve essere congiuntamente:

  • cittadino dell’Unione Europea o avere un familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • residente in Italia, in modo continuativo, da almeno due anni al momento della presentazione della domanda.


Requisiti economici

Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:

  • un valore ISEE non superiore a 6 mila euro;
  • un valore ISRE (l’indicatore reddituale dell’ISEE, ossia l’ISR diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a 3 mila euro;
  • un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20 mila euro;
  • un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10 mila euro (ridotto a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona sola).


Altri requisiti

Per accedere al REI è inoltre necessario che ciascun componente del nucleo familiare:

  • non percepisca prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
  • non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
  • non possieda navi e imbarcazioni da diporto.

L’importo della misura

L’importo mensile del REI varia da un minimo di 187,5 euro previsto per le famiglie monocomponenti a un massimo di 534,37 euro nel caso delle famiglie con cinque o più componenti. Nella tabella che segue si riportano gli importi previsti sulla base del numero di persone che compongono il nucleo richiedente. Si tenga conto che i valori sono ridotti nel caso in cui il nucleo percepisca trattamenti assistenziali (fanno eccezione quelli non sottoposti alla prova dei mezzi, come ad esempio l’indennità di accompagnamento) o altri redditi. Il beneficio è concesso per un periodo massimo di 18 mesi e può essere rinnovato per ulteriori 12 mesi.


Tabella1. Gli importi del REI